LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 23-10-2003
REGIONE ABRUZZO

Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 33
del 7 novembre 2003

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

Allegato 1:
1  

Allegato 2:
1  

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 14

Norme generali
1. L’apertura e la gestione delle strutture turistico-ricettive 
all’aria aperta sono subordinate alle normative  
igienico-sanitarie regionali  vigenti.
2. Nei complessi turistici deve essere garantita una riserva di 
acqua potabile di almeno 20 litri a persona.
3. Nei Comuni che effettuano la raccolta  differenziata dei rifiuti 
le strutture ricettive devono obbligatoriamente attivarsi con 
adeguate attrezzature nonché puntuale pubblicità per renderla 
efficace  nel raggiungimento delle ottimali percentuali di rifiuti 
riciclati. 
4. Le strutture, tranne quelle ad una sola stella, devono dotarsi 
di idonei gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di 
sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare 
riguardo ai servizi essenziali.
5. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per 
sesso.
6. Nel caso di complessi ricettivi all’aria aperta che agiscono 
con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i 
locali adibiti ad attività commerciali o ricreative e almeno il 50%  
delle strutture  ricettive fisse devono essere riscaldati e deve 
essere garantita l’erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle 
docce.
7. L’impianto elettrico deve essere realizzato con  canalizzazioni 
interrate e nel più rigoroso rispetto delle norme vigenti. Le 
connessioni alle colonnine di erogazione di energia elettrica 
devono essere effettuate in modo da evitare che l’allacciamento 
comporti l’attraversamento di strade.
8. I complessi sono tenuti a rispettare le leggi in materia di 
sicurezza e antincendio, se ed in quanto dovuto.
9. Al fine di consentire l’utilizzazione degli impianti alle persone 
con limitate capacità motorie e agli anziani, nell’ambito dei 
complessi ricettivi all’aria aperta, devono essere evitate le 
barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa 
vigente. I complessi ricettivi devono disporre di un minimo di 
due servizi igienici per disabili per ogni 100 persone 
autorizzate.
10. Nei complessi ricettivi all’aria aperta con ricettività superiore 
a ottocento persone è obbligatorio un locale infermeria con la 
presenza di un medico convenzionato di pronta reperibilità.
11. Nelle strutture con capacità ricettiva inferiore alle ottocento 
unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di 
quei presidi che  verranno indicati e verificati al momento del 
rilascio dell’autorizzazione dalla ASL competente per territorio. 
12. I titolari dei complessi ricettivi all’aria aperta sono obbligati 
ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti 
degli ospiti.
13. E’ fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all’aria 
aperta di esporre in modo visibile il regolamento interno che, 
oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere 
anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla 
tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela 
dell’ambiente. Tale regolamento deve essere redatto in lingua 
italiana e in almeno 2 lingue estere tra quelle più diffuse, e 
affisso all’ingresso e in tutti i servizi di uso comune.
14. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto 
telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.
15. Il servizio di accettazione di giorno deve essere assicurato 
per almeno 8 ore e il servizio di sorveglianza o reperibilità in 
bassa stagione 24 ore su 24. 
16. Deve essere garantita la pulizia quotidiana nelle aree 
comuni.
17. Sono obbligatori il servizio di custodia valori e l’allestimento 
di un’area  di uso comune, della dimensione minima di 1 mq. 
ogni unità ricettiva, per strutture con minimo 2 stelle; nelle 
strutture a 4 stelle e comunque nei “Centri Vacanza” il locale 
ritrovo deve essere chiudibile anche con pareti mobili.
18. La denominazione dei villaggi e campeggi di nuova 
costruzione deve evitare omonimie nell’ambito regionale ed è 
soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell’APTR.
19. La notificazione delle persone alloggiate all’autorità di P.S. 
e del movimento Turistico allo IAT secondo le vigenti normative 
deve essere effettuata regolarmente anche con mezzi 
telematici.
20. Per le strutture a tre e quattro stelle é obbligatoria 
l’installazione di impianti per l’accettazione di carte di credito.

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