LEGGE REGIONALE N. 16 DEL
23-10-2003
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Indice:
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Il CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato; |
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ARTICOLO 14 Norme generali 1. L’apertura e la gestione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta sono subordinate alle normative igienico-sanitarie regionali vigenti. 2. Nei complessi turistici deve essere garantita una riserva di acqua potabile di almeno 20 litri a persona. 3. Nei Comuni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti le strutture ricettive devono obbligatoriamente attivarsi con adeguate attrezzature nonché puntuale pubblicità per renderla efficace nel raggiungimento delle ottimali percentuali di rifiuti riciclati. 4. Le strutture, tranne quelle ad una sola stella, devono dotarsi di idonei gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo ai servizi essenziali. 5. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso. 6. Nel caso di complessi ricettivi all’aria aperta che agiscono con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti ad attività commerciali o ricreative e almeno il 50% delle strutture ricettive fisse devono essere riscaldati e deve essere garantita l’erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce. 7. L’impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrate e nel più rigoroso rispetto delle norme vigenti. Le connessioni alle colonnine di erogazione di energia elettrica devono essere effettuate in modo da evitare che l’allacciamento comporti l’attraversamento di strade. 8. I complessi sono tenuti a rispettare le leggi in materia di sicurezza e antincendio, se ed in quanto dovuto. 9. Al fine di consentire l’utilizzazione degli impianti alle persone con limitate capacità motorie e agli anziani, nell’ambito dei complessi ricettivi all’aria aperta, devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente. I complessi ricettivi devono disporre di un minimo di due servizi igienici per disabili per ogni 100 persone autorizzate. 10. Nei complessi ricettivi all’aria aperta con ricettività superiore a ottocento persone è obbligatorio un locale infermeria con la presenza di un medico convenzionato di pronta reperibilità. 11. Nelle strutture con capacità ricettiva inferiore alle ottocento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell’autorizzazione dalla ASL competente per territorio. 12. I titolari dei complessi ricettivi all’aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti. 13. E’ fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all’aria aperta di esporre in modo visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell’ambiente. Tale regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno 2 lingue estere tra quelle più diffuse, e affisso all’ingresso e in tutti i servizi di uso comune. 14. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna. 15. Il servizio di accettazione di giorno deve essere assicurato per almeno 8 ore e il servizio di sorveglianza o reperibilità in bassa stagione 24 ore su 24. 16. Deve essere garantita la pulizia quotidiana nelle aree comuni. 17. Sono obbligatori il servizio di custodia valori e l’allestimento di un’area di uso comune, della dimensione minima di 1 mq. ogni unità ricettiva, per strutture con minimo 2 stelle; nelle strutture a 4 stelle e comunque nei “Centri Vacanza” il locale ritrovo deve essere chiudibile anche con pareti mobili. 18. La denominazione dei villaggi e campeggi di nuova costruzione deve evitare omonimie nell’ambito regionale ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell’APTR. 19. La notificazione delle persone alloggiate all’autorità di P.S. e del movimento Turistico allo IAT secondo le vigenti normative deve essere effettuata regolarmente anche con mezzi telematici. 20. Per le strutture a tre e quattro stelle é obbligatoria l’installazione di impianti per l’accettazione di carte di credito. |
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